Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche. Con la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, l’Agenzia risponde ad alcuni dubbi sollevati dagli operatori dopo l’emanazione della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018.
Tra le novità, anche la possibilità di cedere il credito nell’ambito di un Consorzio o una Rete di imprese, a eventuali subappaltatori nonché a soggetti che rientrano nello stesso contratto di appalto anche se non hanno eseguito lavori agevolati.
Con la precedente circolare, era stato già chiarito che la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria. Rispetto alla possibilità di cedere il credito ad “altri soggetti privati”, la circolare spiega che questi devono intendersi diversi dai fornitori, ma che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione e che questa circostanza deve essere valutata sia con riferimento alla cessione originaria, sia a quella successiva. Tali chiarimenti sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni, già forniti con la circolare n. 11/E di maggio scorso relativamente all’ecobonus, viene chiarito che valgono anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche.
Invece, nel caso in cui la ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il bonus per l’intervento di riqualificazione energetica o antisismico può essere ceduto ai soggetti che ne fanno parte, anche se non hanno eseguito i lavori o anche direttamente al Consorzio o alla Rete. Il credito può essere altresì ceduto al subappaltatore che ha eseguito l’opera per conto del fornitore così come al soggetto che ha fornito i materiali necessari: si tratta infatti di soggetti che presentano un collegamento con il rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione. Ammesse a ricevere il bonus, infine, anche le imprese che – pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili – rientrano nello stesso contratto di appalto.
Nel documento si ribadisce il divieto di cessione nei confronti di istituti di credito, intermediari finanziari o società finanziarie, anche se facenti parte del Consorzio o della Rete, eccezione fatta per la cessione dell’Ecobonus da parte dei soggetti “incapienti”.
Mentre per il Sismabonus è preclusa la possibilità di cedere il credito agli istituti di credito o ad intermediari finanziari anche in caso di beneficiari “incapienti”; in ogni caso la cessione del credito è ammessa solo in caso di interventi eseguiti su parti comuni condominiali (pari al 75% o all’85%, in caso di miglioramento, rispettivamente, di 1 o 2 classi sismiche dell’edificio), ovvero nell’ipotesi di acquisto di abitazioni facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con aumento di volumetria, situati in zona sismica 1.